Con sentenza n. 2615, del 4 marzo 2024, il Tribunale di Roma, dando ragione all’Enasarco che ha imposto la riscossione dei contributi a seguito di un accertamento ispettivo, ha affermato che l’influencer il quale promuova stabilmente e con continuità in rete i prodotti di un’azienda, ricavandone un compenso, attraverso uno specifico codice, per ogni vendita andata a buon fine, è inquadrabile come agente di commercio.