Essendo terminati, al 31 dicembre 2021, gli ammortizzatori sociali Covid, previsti dagli articoli 19 e ss. del Decreto legge n. 18/2020 (cd. decreto cura Italia), alle aziende che sospendono o riducono l’orario di lavoro in ragione di un regime di cassa integrazione guadagni, è vietato, ai sensi degli artt. 20 e 32 del decreto legislativo n. 81/2015 (cd. TU sui contratti di lavoro), l’assunzione o l’utilizzo in somministrazione di lavoratori a tempo determinato adibiti alle mansioni che sono state poste in cassa integrazione.