licenziamento
La Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto dei lavoratori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 22, depositata il 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.
L'INPS, con il messaggio n. 531 del 7 febbraio 2024, rende noto che i datori di lavoro obbligati al versamento del c.d. ticket di licenziamento, in relazione a interruzioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nel corso dell’anno 2024, devono assumere come base di calcolo del contributo il massimale NASpI, rivalutato per l’anno 2024, pari a 1.550,42 euro.
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 4276/2023, pubblicata il 13 dicembre 2023, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per "inidoneità assoluta e definitiva alle mansioni" di un insegnante affetto da sclerosi multipla nell'ambito di un contratto a termine diretto allo svolgimento di un anno di prova e formazione, il cui esito positivo avrebbe comportato la definitiva immissione in ruolo del docente.