Jobs Act
Sono stati pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2025, i Decreti del Presidente della Repubblica 31 marzo 2025, con l'indizione dei referendum popolari abrogativi in materia di lavoro, aventi le seguenti denominazioni: ...
La Corte costituzionale ha pubblicato, in data 7 febbraio 2025, le motivazioni legate alla decisione sulla ammissibilità della richiesta di referendum abrogativi su alcune materie legate a norme di diritto del lavoro.
La Corte costituzionale, nella giornata di lunedì 20 gennaio 2025, ha deciso l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto dei lavoratori.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 22, depositata il 22 febbraio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 2, primo comma, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alla parola “espressamente”. Tale disposizione, quindi, è stata ritenuta illegittima nella parte in cui, nel riconoscere la tutela reintegratoria, nei casi di nullità, previsti dalla legge, del licenziamento di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015), l’ha limitata alle nullità sancite “espressamente”.