giurisprudenza
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 155, depositata il 30 luglio 2024, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 148, depositata il 25 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 129, depositata il 16 luglio 2024, ha ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 128, depositata il 16 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (cd. repêchage).