giurisprudenza
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, chiarisce che il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell’individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione.
Con sentenza n. 30 del 9 gennaio 2025, il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che se il CCNL non lo prevede, non sussiste il diritto del lavoratore a percepire la tredicesima mensilità, essendo pienamente legittima la prassi aziendale di suddividere la retribuzione annuale in dodici mensilità.