La Corte costituzionale, con la sentenza n. 31 del 20 marzo 2025, chiarisce che il Reddito di cittadinanza (Rdc) – abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell’individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l’occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione.
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La Corte costituzionale ha pubblicato, in data 7 febbraio 2025, le motivazioni legate alla decisione sulla ammissibilità della richiesta di referendum abrogativi su alcune materie legate a norme di diritto del lavoro.
La Corte costituzionale, nella giornata di lunedì 20 gennaio 2025, ha deciso l'ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Contratto di lavoro a tutele crescenti - disciplina dei licenziamenti illegittimi”.
La Corte costituzionale, con ordinanza n. 155, depositata il 30 luglio 2024, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge n. 183/2010 (Collegato Lavoro) e, in via subordinata, dell’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 148, depositata il 25 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 230-bis, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui non prevede come familiare - oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo - anche il «convivente di fatto» e come impresa familiare quella cui collabora anche il «convivente di fatto».
La Corte costituzionale, con sentenza n. 129, depositata il 16 luglio 2024, ha ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 128, depositata il 16 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (cd. repêchage).
La Corte costituzionale, con sentenza n. 99 depositata il ,,,2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 42˗bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il […]
La Corte costituzionale, con sentenza n. 90 depositata il 20 maggio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 22/2015, nella parte in cui non limita l’obbligo restitutorio dell’anticipazione della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nella misura corrispondente alla durata del periodo di lavoro subordinato, quando il lavoratore non possa proseguire, per causa sopravvenuta a lui non imputabile, l’attività di impresa per la quale l’anticipazione gli è stata erogata.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 44 del 2024, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, che consente l’attrazione nell’ambito applicativo del regime delle tutele crescenti anche di lavoratori di piccole imprese, già in servizio alla data del 7 marzo 2015, in concomitanza e in conseguenza di assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato, successive all’entrata in vigore dello stesso decreto, che abbiano comportato il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 18, commi ottavo e nono, statuto dei lavoratori.