controversie
La Corte costituzionale, con sentenza n. 129, depositata il 16 luglio 2024, ha ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 128, depositata il 16 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (cd. repêchage).
Con sentenza dell'11 luglio 2024 (C-196/23) la Corte di Giustizia Europea ha affermato che in caso di pensionamento del datore di lavoro e di successivo licenziamento collettivo dei lavoratori, deve essere comunque attivata la procedura di consultazione dei rappresentanti sindacali.