Con sentenza del 28 ottobre 2021 (C‑909/19) la Corte di Giustizia Europea ha chiarito che il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale impostagli dal suo datore di lavoro, che si svolge al di fuori del suo luogo di lavoro abituale, nei locali del prestatore dei servizi di formazione, e durante il quale egli non esercita le sue funzioni abituali, costituisce «orario di lavoro».
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Il Tribunale di Milano, con decreto dell’11 agosto 2021, ha dichiarato antisindacale e, quindi, in contrasto con l’art. 28 della legge n. 300/1970, la condotta di una società che: