Archivi Giornalieri: Luglio 17, 2024
La Corte costituzionale, con sentenza n. 129, depositata il 16 luglio 2024, ha ritenuto non fondata la questione sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice.
In data 5 luglio 2024, Federalberghi e Faita, con la partecipazione di Confcommercio Imprese per l’Italia, e le organizzazioni sindacali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, hanno sottoscritto l’ipotesi d’accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del settore Turismo 18 gennaio 2014, scaduto il 31 agosto 2016 e successivamente rinnovato sino al 31 dicembre 2018.
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La Corte costituzionale, con sentenza n. 128, depositata il 16 luglio 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (cd. repêchage).